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Mezzo di caccia è ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico.
Il termine “mezzo di caccia” è usato in modo un po’ confuso nelle seguenti norme della LC.
Art. 12, comma 2: Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego
dei mezzi di cui all'articolo 13…. Ogni altro modo di abbattimento è
vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 13 (Mezzi per esercizio attività venatoria): Elenca i mezzi consentiti e cioè armi da fuoco, arco e falco.
Art. 13, comma 5: Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per
l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
Art. 28, comma 2: Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed
agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al
sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con
esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
L’art. 21 (Divieti), al comma 1 pone i seguenti divieti:
lett. ff) usare i segugi nella caccia al camoscio;
lett. p): usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati
ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del
suono;
lett. u): usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare
esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole,
reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di
civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con
scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.
L’art. 30, comma h) punisce con l'ammenda fino a euro 1549 … per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi
esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera r).
L’interpretazione
Principio generale posto dall’art. 12 è che costituisce
esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura
di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
Si noti però che il testo prosegue stabilendo che Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, dal che deve intendersi che la cattura può avvenire in altri modi.
Purtroppo, come risulta dai lavori preparatori della legge, l’art. 13 è
stato oggetto di continue modifiche da parte della Commissione
incaricata della redazione del testo di legge ed è facile rilevare come
esso male si accordi con le altre norme.
L’art. 28 prevede che in caso di certe infrazioni vengano sequestrati i
mezzi di caccia; poi qualche onorevole ha avuto un sobbalzo di pietà e
ha fatto inserire la precisazione che il cane da caccia e i richiami
autorizzati non devono essere sequestrati. La norma così come è scritta
sembra dire che cane (quale cane, il cane da pastore che si trova per
caso con il cacciatore, anche se chiaramente non è cane da caccia?) e
richiami sono mezzi di caccia. In realtà è evidente che l’onorevole
voleva dire il contrario e cioè che cani e richiami non rientrano fra i
mezzi da caccia.
Più chiaro e coerente l’art. 21 contenente i divieti (e scritto perciò
dopo gli altri articoli) in cui si elencano i mezzi vietati già non
regolati in via speciale dall’art. 13, dedicato solo alle armi:
munizione spezzata nella caccia agli ungulati; esche o bocconi
avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole,
lacci, archetti o congegni similari, civette, armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, balestre, i
segugi nella caccia la camoscio. E il successivo art. 30, che elenca le
pene, i richiami vietati, vivi o inerti, non li mette correttamente fra
i mezzi di caccia, ma li aggiunge solo per assimilazione analogica.
Dall’analisi delle norme si può pertanto concludere che per il legislatore sono mezzi di caccia vietati:
- le armi da fuoco non consentite (si veda →armi da caccia)
- le armi ad aria compressa a palla
- la balestra
- armi da sparo munite di silenziatore
- le armi impostate con scatto provocato dal selvatico
- le cartucce a munizione spezzata nella caccia agli ungulati
- esche avvelenate o bocconi avvelenati
- vischio o altre sostanze adesive
- trappole
- reti
- tagliole
- lacci, archetti o congegni similari
- civette
Vi sono poi mezzi di caccia il cui uso è escluso in particolari luoghi;
l’art 21 lett. h) vieta utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua. Secondo il
legislatore è consentito usarli fuori dell’acqua; forse in una tinozza
di vino!
Non sono mezzi di caccia i richiami, anche se di tipo vietato. Unici
elementi di disturbo in questa elencazione sono la civetta, la quale è
un richiamo e che concettualmente andava elencato fra di essi, ed il
segugio nella caccia al camoscio, che non è un mezzo di cattura, ma un
mezzo di ricerca. La spiegazione per la civetta è che essa figurava
come richiamo consentito per la caccia nell’art. 20 LC 1977 e il
legislatore del 1992, per escluderla, l’ha inserita nell’elenco delle
cose che voleva espressamente vietare; il che però non cambia la natura
della civetta. La medesima cosa è avvenuta per il cane da segugio,
inserito fra i divieti, senza preoccuparsi della sua natura, tanto che
poi il legislatore ha dovuto preoccuparsi di chiarire, all’art. 28, che
il cane comunque non può essere sequestrato.
Se ben si esamina l’elencazione fatta sopra è facile estrapolare la nozione di mezzo di caccia: è mezzo di caccia ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico.
Non è mezzo di caccia ciò che serve solo per individuare il selvatico,
per richiamarlo (anche se alcuni richiami sono vietati), per adescarlo,
per inseguirlo, per “fermarlo”. Per tale motivo è mezzo di caccia il
falco e non la civetta. Il furetto non è un mezzo di caccia perché
serve per stanare i conigli e non per ucciderli (anche se talvolta il
furetto si “assaggia” un coniglio!). Non è mezzo di caccia, ad esempio,
un bastone, trattandosi di oggetto generico che non viene certo portato
per uccidere animali, ma che solo in via del tutto occasionale può
venir utilizzato tale scopo.
In alcuni casi il decidere se una cosa
è o meno mezzo di caccia può dipendere dalle circostanze. Se un cane
venisse addestrato ad azzannare i caprioli indubbiamente diverrebbe un
mezzo di caccia. Sul punto il legislatore, se fosse stato un po’ più
esperto e si fosse letto le leggi del passato, avrebbe conservato la
nozione di cane da assalto, che ricomprende tutti quei cani, come i
levreri, i cani da caccia alla volpe, i cani da tana, utilizzati ed
utilizzabili per uccidere il selvatico e che indubbiamente possono
diventare mezzi di caccia.
Questa è una mia interpretazione; la Cassazione infatti si sta
orientando verso una nozione più restrittiva della nozione di mezzo di
caccia inteso come strumento materiale per la caccia, secondo la
nozione fornita dall'art. 13 della medesima legge (Cass., 06/10/2000,
n. 3089)
Ricordo,
ma solo come episodio di triste umorismo giudiziario, che nel 1995 un
GIP di Bassano sollevò questione di costituzionalità della legge veneta
affermando che in base all’art. 13 LC il cane era sempre mezzo di
caccia vietato; e la Corte ha dovuto perdere tempo per rispondergli
(Ord. Nr. 95 del 1995)!
Se si abbandona il solido terreno della
lettera della legge che regola la vita e non intende crearla, che è uno
strumento per raggiungere gli scopi voluti dal legislatore e non da
qualche filosofo della natura, si cade nella totale incertezza del
diritto. Ed il motivo è semplice: mentre i mezzi di caccia sono
limitati ed individuabili, tutte le altre cose sono infinite e non
determinabili. Nel momento in cui io vado a caccia, tutto ciò che ho
con me, dalla macchina, ai compagni, al vestiario, al cibo, serve per
cacciare, ma non è essenziale per la cattura dell'animale, tanto che le
stesse identiche cose potrei portarle per fare un'escursione, per
fotografare gli animali, per fare il guardacaccia. Quale pazzo si
sognerebbe di sostenere che un binocolo è un utile attrezzo sportivo
che improvvisamente diviene vietato se viene trovato in mano ad un
soggetto che ha intenzione di catturare un animale? La stessa cosa vale
per il radiotelefono: esso è uno strumento generico utilizzato dagli
escursionisti e il fatto che venga utilizzato da un cacciatore non muta
la sua natura e sostanza. Se fossero vere certe affermazioni della
Cassazione si giungerebbe a soluzioni a cui di certo non sarebbe giunto
neppure il più incallito animalista:
- chi va a caccia dovrà lasciare a casa il cellulare (così utile in
caso di incidente) perché può servire esattamente come la
ricetrasmittente per avvisare i compagni che c'è un cinghiale in giro.
- il cannocchiale è meglio dimenticarselo perché può servire ad uccidere la selvaggina e la legge non ne parla.
- il cane serve indubbiamente per stanare e braccare la selvaggina e
non è previsto tra i mezzi di caccia; è vero che la legge dice che lo
sono, ma in altro articolo, diverso da quello sui mezzi di caccia e
perciò il cane non è espressamente consentito.
- le civette e le anatre di plastica e simili arnesi servono ad
attirare la selvaggina e quindi sono mezzi di caccia non previsti.
- la giacca verde serve per mimetizzarsi e quindi è vietata!
Nel
determinare la nozione di mezzo di caccia si deve ora tener presente
anche quanto disposto dalla direttiva CE-147/2009 che vieta di usare:
- Lacci, vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti. Attenzione: il testo italiano della direttiva reca la parola esche
al posto di ami; è un errore del traduttore italiano; ed infatti le
esche avvelenate sono trattate nel comma successivo. Quindi la
pasturazione non è un mezzo di caccia.
- sorgenti
luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli,
dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di
amplificatore elettronico d’immagine per tiro notturno;
- esplosivi;
- reti, trappole, esche avvelenate o con tranquillanti;
- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce;
- aerei, autoveicoli;
- battelli spinti a velocità superiore a 5 kmh. In alto mare gli Stati
membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli
a motore con velocità massima di 18 kmh.
Perciò oltre ai mezzi già elencati dal legislatore italiano, il
recepimento della direttiva comporta l’espresso divieto dei seguenti
ulteriori mezzi di caccia, ferma restando la regola che i mezzi
utilizzabili sono solo quelli espressamente consentiti:
- fari e comunque dispositivi che servano a illuminare i bersagli
- visori notturni
- esplosivi; il termine è molto generico e non si capisce bene a che
cosa si riferisca. Non dovrebbe riguardare trappole che funzionano
utilizzando una cartuccia a salve, come si usano per le talpe perché le
cartucce sono sempre distinte dagli esplosivi. Si deve poi intendere
che esplosivo deve essere usato per catturare materialmente l’animale o
che ne è vietato l’uso anche per farne botti e spaventarlo?
- esche con sostanze tranquillanti: la direttiva parla solo di esche e
perciò non vi rientrano le siringhe per addormentare i selvatici
- armi semiautomatiche con serbatoio contenente più di due colpi (norma che integra l’art. 13 LC).
- apparecchi fulminanti: questo oscuro termine inventato dal traduttore
italiano, viene chiarito dal testo tedesco in cui si parla di
“apparecchi che impartiscono una scarica elettrica”; la direttiva
quindi non vieta di infilare un cavo ad alta tensione in un laghetto
perché un cavo non è un apparecchio, ma strumenti come il taser o
trappole a scarica elettrica o generatori di corrente.
La direttiva stabilisce poi che se si caccia da un battello su acque
dolci questo non può viaggiare a più di oltre 5 kmh, ma che i battelli
con cui si caccia in alto mare non devono poter superare i 18 kmh.
Disposizione misteriosa perché non si comprende se pur potendo arrivare
a 18 kmh “per ragioni di sicurezza” debbano egualmente limitare la
velocità a 5 kmh durante la caccia oppure se questo limite non si
applica. Ma fortunatamente noi non abbiamo il problema di cacciare le
foche!
In relazione ai visori notturni, la legge ne vieta l'uso (la
direttiva vieta il "fare ricorso") e quindi si potreebbe facilmente
sostenere che non è vietato averlo sull'arma di giorno perché non se ne
può fare uso (ora, 2016, vi sono in commercio cannocchiali con un
visore di seconda generazione integrato). E' tesi agevolmente
sostenibile.
La giurisprudenza
• In
tema di caccia, l'espressione "esche o bocconi avvelenati", di cui
all'art. 21 lett. u) legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere intesa
nel senso che l'aggettivo si riferisce ad entrambi i sostantivi.
Infatti, tale interpretazione deriva dalla "ratio" della norma diretta
a vietare l'uso di mezzi di cattura insidiosi e crudeli; dall'impianto
normativo complessivo ed in particolare dall'esercizio dell'attività
venatoria, come definita ed individuata agli artt. 12 e 13
dell'indicata legge n. 157 del 1992, e dagli atti internazionali e
comunitari, recepiti ed attuati con i loro allegati nei modi e nei
termini previsti dalla citata legge ed in special modo dalla direttiva
del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e successive
modificazioni, concernente solo gli uccelli selvatici; e dal la
Convenzione di Berna del 19 settembre 1989, resa esecutiva con legge 5
agosto 1981, n. 503, relativa a tutti gli animali, cioè ai mammiferi ed
agli uccelli selvatici, cui i divieti, contemplati dall'art. 21 legge
n. 157 del 1992, si inspirano. (Nella specie, relativa a rigetto di
ricorso avverso sentenza di assoluzione dalla contravvenzione di
esercizio continuato della caccia al cinghiale, utilizzando una
pasturazione di grano e pane come esca, il P.M., nel censurare
l'impugnata sentenza che richiedeva quale ulteriore requisito dell'esca
il suo avvelenamento per poter configurare il reato contestato, aveva
dedotto che l'esca, essendo un mezzo di caccia teso ad attivare gli
animali mediante il cibo per poterli proditoriamente uccidere, è di per
sé insidioso e non consono ad una "disciplina sportiva". La S.C. ha
precisato che "per i mammiferi l'espressione "esche e bocconi
avvelenati" deve essere intesa quale necessità dell'avvelenamento, ivi
incluso l'uso di tranquillanti, dell'esca"). *Cass., 21 marzo 1994, n.
6159.
Principi del tutto corretti e vien solo da
chiedersi che cosa può spingere un P.M. a fare ricorso per sostenere
una tesi così palesemente assurda!
• È
esercizio venatorio non solo ogni atto diretto all'abbattimento e alla
cattura degli animali selvatici, ma anche l'attività prodromica di
appostamento e di ricerca della fauna. Ne consegue che il comma quinto
dell'art. 13 legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel vietare "tutte le armi
e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi"
dall'articolo stesso, riferendosi all'esercizio venatorio come sopra
definito, comprende tutti quei mezzi che possono essere impiegati per
la ricerca della fauna, per braccarla e stanarla. (Nella fattispecie,
la S.C. ha ritenuto non consentito l'impiego dell'apparecchio
radioelettrico ricetrasmittente utilizzato dai cacciatori
nell'esercizio venatorio al fine di predisporsi in battuta e ricercare
più efficacemente la prede da abbattere) *Cass.,. 17 giugno 1994. n.
8332.
Sentenza stravagante che non pone alcun limite
logico e naturale alla nozione di mezzo di caccia; diventano tali anche
l’auto per recarsi sul posto di caccia, l’amico che aiuta a vedere il
selvatico, il telefono che un si porta in tasca e che funziona molto
meglio della radiotrasmittente! Anche “l’attività prodromica” è una
fantasia della Cassazione.
• In materia di
caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata ad
alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la
caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia
con mezzi vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state
escluse dall'elenco delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22
novembre 1995, pertanto anche la cattura a fini di richiamo è vietata
dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. *Cass., 1° aprile
1998, n. 1151 e 28 aprile 2000, n. 7756.
La legge vieta
e punisce certi tipi di richiami vivi, ma ciò non implica che
tecnicamente ci si trovi di fronte ad un mezzo di caccia vietato, che è
ciò che serve per l’apprensione materiale del selvatico.
• Non
è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di ricetrasmittenti,
essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia,
non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del
divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5 dell' art. 13, deve
essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi
ausiliari all'esercizio della caccia. *Cass., 19 maggio 1999, n. 1920.
Decisione del tutto corretta che ha messo a posto la sciocchezza detta con la sentenza n. 8332/1994
• In
tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico
previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992
n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non
esclude la confisca dei richiami. Infatti il giudizio di pericolosità è
contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo
assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare una diversa e
ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca. *Cass., 2
luglio 1999, n. 10558.
Decisione del tutto errata che
confonde i richiami acustici con le trappole; di queste è vietato l’uso
e la detenzione, mentre dei richiami acustici è vietato solo l’uso. E
non ci vuole molta fantasia per immaginare diversi usi leciti; come il
richiamare uccelli per fotografarli oppure andare a caccia con il
richiamo all’estero.
• La cattura di uccelli
con le mani integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge
11 febbraio 1992, n. 157, che punisce l'esercizio della caccia con
mezzi vietati, atteso che siffatto mezzo, non essendo compreso fra
quelli consentiti tassativamente indicati dall'art. 13 della stessa
legge, rientra tra quelli vietati ai sensi del comma 5 di quest'ultima
disposizione, che considera tali tutti quelli non espressamente
ammessi. *Cass., 13 novembre 2000, n. 139.
Dobbiamo
ringraziare chi ha adottato questa decisione perché ha fatto capire a
quali limiti di assurdità si può arrivare quando si leggono le norme
senza sapere di che cosa si sta parlando. Che la Cassazione scriva che
le mani non si possono usare per cacciare perché la legge non le
consente, è cosa sconvolgente di fronte a cui l'onesto
cittadino inizia veramente a dubitare del proprio equilibrio mentale e
comincia a chiedersi se un buco temporale non lo ha trasportato nel
pianeta delle scimmie, dove tutto funziona al contrario; naturale
conseguenza quando si giudica senza comprendere le norme che si
applicano, senza fare un'analisi dei precedenti storico-legislativi,
oppure in base a proprie personali convinzioni, con spregio della
realtà e del buon senso. Perché se le mani sono un mezzo di caccia,
allora lo sono anche i piedi, le scarpe, i bastoni da passeggio, ecc.
Facciamo alcune ipotesi:
Ho
sparato ad un fagiano che è a terra ferito; non posso torcergli il
collo (uso delle mani), non posso tagliargli la testa (uso di
coltello); secondo la Cassazione posso solo sparargli un secondo colpo
di fucile; se ho finito le cartucce lo devo lasciare agonizzante sul
posto e raccoglierlo solo quando è morto; se è ferito e lo raccolgo con
le mani è evidente che caccio con un mezzo proibito
Sono
alla ricerca di funghi e di sotto i piedi mi schizza una lepre; chi
convincerà il guardacaccia e la Cassazione che non cercavo di
catturarla a calci?
Raccolgo dei sassi e mi diverto a vedere quanto lontano li tiro; sarò condannato per caccia alle rondini con mezzi vietati?
Vado
a caccia in compagnia di mio figlio che mi aiuta a far uscire i merli
dai cespugli; dove sta scritto nella legge che posso farmi aiutare a
cacciare da un compagno?
Il mio bambino crede che i
merli si prendono con il sale sulla coda; se va nel bosco con un pacco
di sale, è in regola? E io risponderò di istigazione a delinquere?
Come
può essere che sia reato più grave il raccogliere con le mani un
passerotto caduto dal nido, che lo sparare una fucilata dentro al nido?
E se raccolgo il passerotto con una paletta, questo è mezzo proibito?
Siccome
i mezzi di caccia vietati non possono essere portati in atteggiamento
di caccia, che cosa ne faccio delle mani quando vedo un fagiano; me le
taglio? Oppure a caccia ci possono andare solo i mutilati?
• La
nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle
sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei
all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ne consegue che la
mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto
lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di
cui all'art. 21 lett. r) della citata legge n. 157 del 1992 quando, per
la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione
degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di
caccia. *Cass., 11 novembre 2003, n.48100 e 27 giugno 2008, n 35418.
Decisione
del tutto corretta che ci sorprende solo perché dei PM hanno fatto
perdere tempo alla giustizia per sostenere che un tizio non può
passeggiare fischiettando come un merlo!
• In
tema di caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della
legge 11 febbraio 1992 n. 157, chi utilizza per l'esercizio della
caccia un furetto senza munirlo di museruola, come previsto anche dalla
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 della Regione Sicilia. (La
Corte ha osservato che la liceità di utilizzo di mezzi ausiliari, ossia
impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna, non esclude il
divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della
selvaggina; in particolare, è vietato dalla legge n. 157 del 1992,
l'impiego nell'esercizio venatorio del furetto, carnivoro dei
mustelidi, in quanto lo stesso è animale predatore che può stanare la
preda solo a seguito di addestramento. *Cass., 22 giugno 2004, n. 37881.
Sentenza
corretta in relazione alla normativa regionale richiamata. In altre
regioni potrebbe essere non condivisibile per le ragioni sopra dette.
• Integra
il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati (art. 30, comma
primo, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157), l'uso di un fucile
dotato di puntatore laser, in quanto tale strumento rende l'arma più
idonea alla cattura diretta degli animali in tempo notturno, e ne
diviene parte integrante, sì da non poter essere considerato estraneo
all'impiego della medesima quale mezzo diretto di esercizio venatorio.
Cass., 9 giugno 2009, n. 28511.
Il caso da esaminare era
semplice: se l'applicazione di un mirino laser su di un fucile integri
la violazione alla legge della caccia per uso di mezzo di caccia
proibito. L'accusa ha invece dato per pacifico che non si potesse
ipotizzare il reato di alterazione di arma.La decisione, senza
la sfrenata volontà restrittiva, dimostra l'assoluta incompetenza in
materia di caccia e armi e la volontà di adattare la legge alla proprie
idee, invece di adattare le idee alla legge, come è sempre stato
ritenuto ovvio e doveroso. Si tratta di quella famigerata
"interpretazione evolutiva", profondamente incostituzionale, cha
consentiva ai giudici politicizzati di rinvenire in ogni legge tutto
ciò che faceva piacere ad essi, anche se il legislatore e il parlamento
mai si sarebbero immaginati tale risultato. La legge sulla
caccia, all'art. 13 ha stabilito quali sono i mezzi di caccia
consentiti indicando quali sono i tipi di fucile e loro calibri
ammessi, oltre all'arco e al falco. Non si è occupato degli accessori
per le armi perché era ovvio per tutti che sul fucile uno ci può
mettere ogni accessorio che non sia vietato dalla legge sulle armi. Ed
infatti neppure al più bieco animalista della Cassazione è mai venuto
in mente di sostenere che sul fucile non ci si può mettere il
cannocchiale. E allora perché mai dovrebbe essere vietato, ad es, un
mirino a punto rosso, o un rompifiamma o uno strozzatore? Non sono
vietati, come ogni altro accessorio; se i giudici avessero avuto la
bontà di leggeri la legge sulla caccia, avrebbero visto all'art. 21
lett. u) che l'unico accessorio che è vietato montare su di un fucile è
il silenziatore; a contrario vuol dire che ogni altro accessorio è
consentito. Non sono vietati e ciò è tanto vero che la stessa sentenza,
dopo una sparata sul fatto che in materia di caccia tutto ciò che non è
consentito è vietato (strano, a me pareva che un principio generale
costituzionale affermare il contrario!), si salva in corner
aggrappandosi alla direttiva europea 79/1979 e ci trova ciò che nella
direttiva proprio non c'è! La direttiva stabilisce il divieto A TUTELA
DEGLI UCCELLI di usare "sorgenti luminose artificiali,
specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici
equipaggiati di convertitore d' immagine o di amplificatore elettronico
d 'immagine per tiro notturno"e qualsiasi persona che parla
come mangia capisce che cosa vuol dire: non si possono cacciare uccelli
con fari e visori notturni . La Cassazione invece, ad un
povero cristo che non cacciava uccelli, ma cinghiali, che non cacciava
di notte, ma in pieno giorno, gli dice: "delinquente, ma come fai a non
sapere che il puntatore laser è uno strumento di illuminazione?", e lo
condanna. Dire che un puntatore laser è uno strumento di illuminazione,
sostenere che esso è vietato anche di giorno, significa stravolgere la
logica umana e giuridica. Condannare uno per aver usato a caccia "uno
strumento di illuminazione", di giorno e contro un cinghiale, significa
confondere il diritto con vuote formule letterali e dimenticarsi della
giustizia. Fermo restando che per andare a caccia con un puntatore
laser bisogna essere degli sciocchi e che se la legge li vietasse
davvero, farebbe cosa buona.
• L'autovettura
utilizzata per l'esercizio della caccia, con il supporto illecito di un
faro alogeno montato su di essa, non è soggetta a confisca in quanto,
privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato
principalmente ad un uso diverso e in sé lecito. (V. Corte cost., sent.
n. 95 del 1995) . *Cass., 9 giugno 2009, n. 35705.
Massima
corretta la quale esclude che l’auto possa divenire un mezzo di caccia,
salvo che qualcuno si specializzi in safari per uccidere selvatici
travolgendoli con l’auto!
• In tema di reati
venatori, tra i mezzi vietati il cui impiego integra la fattispecie
prevista dall'art. 30, lett. h, l. 11 febbraio 1992, n. 157 rientra
anche l'uso di richiami vivi (nella specie, volatili) non
identificabili mediante anello inamovibile. Cass. n. 7949 del
20/09/2012
• In tema di esercizio della caccia
con mezzi vietati, per l'integrazione del reato di cui agli artt. 21 e
30 della legge n. 157 del 1992, è sufficiente che il congegno posseduto
da chi è in atteggiamento di caccia (nella specie, un richiamo acustico
a funzionamento elettromagnetico) sia in grado di funzionare, potendo
la punibilità essere esclusa solo per inidoneità della condotta, con
conseguente configurabilità del reato impossibile, qualora
l'apparecchio sia del tutto inservibile ai fini venatori, essendone
precluso in senso assoluto il funzionamento anche attraverso eventuali
accorgimenti o interventi tecnici di ripristino. Cass. n. 14431 del
19/09/2013
• Integra il reato di esercizio della
caccia con mezzi vietati, a norma dell'art. 30, comma primo, lett. h),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche l'uso dei fari alogeni, se
funzionalmente destinato ad attrarre nell'area di tiro gli esemplari di
fauna da abbattere, in quanto nell'esercizio venatorio rientrano sia
gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, sia l'attività
prodromica di appostamento e ricerca della preda. Cass. n. 36718 del
17/04/2014.
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